lunedì 10 marzo 2014

UTERI IN AFFITTO

 Scandalosa sentenza a Milano

domenica 9 marzo 2014


E’ di qualche giorno fa una scandalosa sentenza del tribunale di Milano.
I fatti. Una coppia che non riesce ad avere figli si rivolge a una clinica di Kiev perché proceda alla maternità surrogata (o utero in affitto). Dopo 9 mesi e 30mila euro di onorari devoluti alla struttura sanitaria e alla gestante ucraina, il bimbo nasce. La donna che ha portato in grembo il bimbo lo cede, non lo vedrà mai più e rinuncerà ad ogni pretesa su di esso. La coppia italiana rientra in Italia col bambino dichiarando che è figlio loro e chiedendo di trascrivere l’atto di nascita nell’anagrafe italiana, facendo quindi un reato di alterazione dello stato civile, reato grave, previsto in Italia allo scopo di impedire quelle pratiche commerciali che un tempo erano abbastanza diffuse, cioè far passare per proprio il figlio altrui.

I giudici affermano che il reato non sussiste perché la pratica della maternità surrogata è consentita in Ucraina, ma se la legge ucraina contrasta con quella italiana non può essere applicata. Inoltre in tale materia la legge italiana è chiara. La pratica in Italia è vietata dalla legge 40 del 2004. Art. 4 comma 3 : “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”. Inoltre l’Art. 12 comma 6 stabilisce che “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”.

Scandalose alcune delle affermazioni addotte nelle motivazioni della sentenza; i giudici affermano che la fecondazione eterologa è una «terapia dell’infertilità» ricompresa nel «diritto alla salute». Vorremmo ricordare che la fecondazione eterologa non cura affatto l’infertilità e che anzi la legge 40 raccomanda il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita proprio quando non è stato possibile risolvere altrimenti i problemi di sterilità, con un approccio che è raccomandato essere di gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnica e psicologica più pesante per i destinatari, ispirandosi quindi al principio della minore invasività (art.1 comma b).

Vogliamo inoltre ricordare che la maternità surrogata è un procedimento per il quale un ovulo fecondato in vitro viene impiantato per una gestazione in affitto nell’utero di un’altra donna al di fuori della coppia. L’utero in affitto è una pratica degradante per la donna. La donna, in questa pratica, viene ridotta a un mero “utero da affittare”. Si approfitta della debolezza di donne bisognose in paesi poveri per ottenere a tutti i costi un figlio, disinteressandosi delle conseguenze etiche ma anche psicologiche sulla donna che ha portato in grembo un bambino, che poi, nei fatti viene venduto alla coppia che ha pagato per la pratica di fecondazione eterologa tramite utero in affitto.
Inoltre anche le normali adozioni sono sottoposte a garanzie forti e alla valutazione di idoneità dei genitori. Invece con la maternità surrogata in nessun modo viene tutelato il diritto del bambino. Si fa prevalere Il desiderio di genitorialità che però non può mai prevalere sull’interesse del nascituro.

Il giudice di Milano arriva perfino a dichiarare nella sentenza che per quanto riguarda l’Italia «il concetto di genitorialità» si fonda ormai «sull’assunzione di responsabilità» e non più sull’essere padre e madre naturali.

Ancora una volta si cerca di affermare il “diritto” di avere un figlio costi quello che costi. Il desiderio giusto di un figlio non può diventare un diritto che calpesta quello del nascituro ad essere protetto e a vedere riconosciuto il suo diritto a vivere coi genitori biologici.

Con la fecondazione eterologa non si va a colmare un vuoto non voluto di un bambino orfano, come nelle adozioni; si crea invece un orfano in quanto si impedisce al bambino di conoscere e vivere con i genitori biologici che comunque esistono: il diritto del bambino è completamente scavalcato.

Ricordiamo che la grande novità della legge 40 è rappresentata proprio dal diritto riconosciuto del nascituro. Articolo 1: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”.
Ma nonostante una legge approvata dal parlamento italiano, istituzione a cui è affidato il ruolo legislativo, il giudice si è sentito autorizzato di cambiarne l’applicazione, violando il volere del legislatore che sarebbe invece chiamato a difendere e a far rispettare. Insomma l’ennesima dimostrazione della tentazione di certi magistrati di legiferare tramite sentenze creative.

Chi oggi continua ad attaccare per via giudiziaria questa legge vuole negare questo diritto di uguaglianza; sorprende ancora di più in un tale contesto anche la posizione di quei pro-life che attaccano la legge 40 che permette la pratica della fecondazione assistita, certo eticamente non accettabile, ma che al contempo ha salvato l’Italia da una deriva etica e nei fatti da una manipolazione assoluta della vita nascente, senza alcuna regola, senza alcun limite e senza tutela anche per la salute della donna. E’ facile verificare questa deriva dove i divieti imposti dalla legge 40 non ci sono: questo emerge anche da notizie come quella che stiamo commentando.

Rimaniamo in ogni caso contrari e consideriamo inaccettabile la compravendita di un bambino: preoccupa il sostanziale silenzio della società civile di fronte a violazioni così gravi delle nostre leggi e dei diritti dei bambini.


Cultura cattolica

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