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mercoledì 29 aprile 2020

NON SI POSSONO SOSPENDERE I DIRITTI FONDAMENTALI



MARTA CARTABIA

Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale , ha presentato la relazione annuale sull'attività della Consulta nel 2019. Si tratta di un documento importante che mostra l'evoluzione del diritto nel nostro paese e lo stato di salute della nostra legge fondamentale, il rapporto tra le istituzioni chiamate a far rispettare il dettato della Carta, interpretarlo e rinnovarlo con la giurisprudenza. Cartabia mette in evidenza un principio che pare essere stato accantonato dal governo durante la crisi: "Non ci sono diritti speciali che possano limitare i diritti fondamentali durante la gestione dell'emergenza: la Costituzione non li prevede". Ecco alcuni passaggi importanti della relazione a riguardo dello "stato d'eccezione" creato dalla crisi del coronavirus.
  • Il nuovo anno è stato aperto da una contingenza davvero inedita e imprevedibile, contrassegnata dall’emergenza, dall’urgenza di assicurare una tutela prioritaria alla vita, alla integrità fisica e alla salute delle persone anche con il necessario temporaneo sacrificio di altri diritti. 
  • La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell’art. 48 della Costituzione di Weimar o dell’art. 16 della Costituzione francese, dell’art. 116 della Costituzione spagnola o dell’art. 48 della Costituzione ungherese. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri. 
  • La Costituzione, peraltro, non è insensibile al variare delle contingenze, all’eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e urgenza, come recita l’articolo 77 della Costituzione, in materia di decreti-legge. La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi – dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria – che sono stati affrontati senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base alle specifiche contingenze: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela «sistemica e non frazionata» dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti.
  • Anche nel tempo presente, dunque, ancora una volta è la Carta costituzionale così com’è – con il suo equilibrato complesso di principi, poteri, limiti e garanzie, diritti, doveri e responsabilità – a offrire alle Istituzioni e ai cittadini la bussola necessaria a navigare «per l’alto mare aperto» dell’emergenza e del dopo-emergenza che ci attende.
  • In un tale frangente, se c’è un principio costituzionale che merita particolare enfasi e particolare attenzione è proprio quello della «leale collaborazione» - il risvolto istituzionale della solidarietà - su cui anche la giurisprudenza della Corte costituzionale non si stanca di ritornare, affinché l’azione e le energie di tutta la comunità nazionale convergano verso un unico, condiviso obiettivo. 
Con questa relazione della presidente della Corte Costituzionale, se le parole devono avere delle conseguenze, l'era dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri dovrà terminare rapidamente

venerdì 27 settembre 2019

LA FALSA SACRALITA’ DELLA SUPREMA CORTE



LA CORTE NON E’ UNA ENTITA’ METAFISICA, MA UN ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

Ieri la Corte costituzionale ha emesso una sentenza con la quale legittima, a determinate condizioni, l'aiuto al suicidio. (Non il “suicidio assistito” o “l'assistenza al suicidio”, come pur si sente dire, con una piccola truffa linguistica basata sull'ambiguità del verbo “assistere”. L'art. 580 del Codice penale, puniva chi «agevola in qualsiasi modo l'esecuzione» di un suicidio).
Lo ha fatto dopo una camera di consiglio durata due giorni: segno inequivocabile di un dibattito molto tormentato e indizio quasi certo di una decisione presa a maggioranza. Del resto, anche il testo dell'ordinanza di rinvio emessa undici mesi fa dalla stessa Corte, – nella quale peraltro, del tutto irritualmente, veniva già prefigurato il contenuto della sentenza di ieri – portava il segno di forti contrasti tra dottrine e orientamenti diversi in seno al collegio giudicante.
MARTA CARTABIA, Vicepresidente della Corte
So che l'ordinamento italiano non prevede, a differenza di altri, la possibilità che i membri di un collegio giudicante rendano pubblica la loro dissenting opinion, cioè il proprio motivato dissenso dalla decizione presa dalla maggioranza del collegio. Quello che ignoro – e pregherei chi tra gli eventuali lettori fosse in grado di illuminarmi su questo di spiegarmelo – è se per i giudici della Corte costituzionale esista una norma di legge che esplicitamente lo vieta e come sia punita la violazione di tale divieto.
Lo chiedo perché, se non vi fosse una proibizione esplicita e diretta, io credo che almeno in un caso come questo, in cui è in gioco un bene di tale importanza, i giudici dissenzienti avrebbero il dovere morale di far conoscere al popolo italiano (nel cui nome giudicano!) il loro diverso giudizio. Anche a costo di una forzatura rispetto alla prassi consolidata e rispetto ad un “principio generale”. (Le forzature, quando si voglion fare, si fanno: del resto, anche anticipare la sentenza in un'ordinanza di rinvio non è una “sgrammaticatura”, e non da poco,  rispetto al principio che un giudice decide solo con la sentenza e nella sentenza, e non prima?)
Me lo aspetterei, in particolare, dal giudice Marta Cartabia, vicepresidente della Corte, cattolica, che presumo sia stata in prima fila nel sostenere ragioni diverse e contrarie a quelle che hanno portato alla sentenza di ieri.
Perché penso che sarebbe doveroso compiere un gesto di rottura di questo genere? Perché servirebbe a togliere di mezzo un inganno: quell'alone di “falsa sacralità” con cui ancora si avvolge l'operato della “Suprema Corte”, come se essa pronunciasse verdetti “divini” che scendono direttamente dall'Olimpo del Diritto e non fosse invece un organo di indirizzo politico. Sapere che non “La Corte” come entità metafisica, ma poniamo otto o nove giudici su quindici hanno fatto un certo ragionamento, mentre sette o otto ne hanno fatto un altro; poter mettere a confronto le diverse logiche culturali-politiche-giuridiche che hanno condotto a conclusioni opposte, eccetera eccetera, significherebbe restituire ai cittadini la possibilità di sapere come stanno le cose. Che è la base di ogni libertà.
LEONARDO LUGARESI