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venerdì 18 febbraio 2022

I MEDICI E LA MEDICINA DEVONO LAVORARE PER ELIMINARE LA MALATTIA E NON IL MALATO

Negli ultimi giorni sui social l’argomento principe portato dai sostenitori della depenalizzazione del suicidio assistito, era quello sostenuto da Cappato. In alcuni casi, egli affermava,  la vita non è più degna di essere considerata tale, e per questo uno stato laico deve legiferare in materia.

Marc Chagall
Giobbe e il mistero della vita

Noi crediamo che legalità e diritto non siano la stessa cosa: una legge può essere legale ma ingiusta e produrre effetti paradossali e quindi ledere dei diritti.

Un esempio aiuta a capire: circa 15 anni fa la legge olandese sull’eutanasia inizialmente prevedeva tutta una serie di vincoli e di garanzie che rendevano molto limitato il numero di persone che poteva accedervi. Oggi, in modo progressivamente sempre più veloce, le garanzie sono venute meno e il numero di pazienti su cui è praticata l’eutanasia è cresciuto in maniera vertiginosa, bambini compresi. Dunque anche una legge dettata all'apparenza da buone intenzioni, alla fine ha portato a questo risultato.

Sui pericoli della deriva eutanasica potremmo citare le parole di Papa Francesco, che sempre mettono in guardia dalla cultura dello scarto. Oggi però ci bastano quelle laiche della Corte Costituzionale, che con altrettanta fermezza hanno ritenuto inammissibile il quesito sull'eutanasia, in quanto non garante della "tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili".

In attesa di leggere per intero le motivazioni e alla luce di queste poche ma chiare parole, che suonano come un monito sociale, auspichiamo che coloro i quali hanno propugnato e sottoscritto il quesito radicale, abbiano un ripensamento e tornino a considerare il valore della vita umana in ogni sua forma e condizione. E alla politica chiediamo un serio investimento nella pratica delle cure palliative ancora oggi troppo emarginate, perché la medicina e i medici lavorino e operino per eliminare la malattia, non il malato.

IL CROCEVIA

15 febbraio 2022

mercoledì 29 aprile 2020

NON SI POSSONO SOSPENDERE I DIRITTI FONDAMENTALI



MARTA CARTABIA

Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale , ha presentato la relazione annuale sull'attività della Consulta nel 2019. Si tratta di un documento importante che mostra l'evoluzione del diritto nel nostro paese e lo stato di salute della nostra legge fondamentale, il rapporto tra le istituzioni chiamate a far rispettare il dettato della Carta, interpretarlo e rinnovarlo con la giurisprudenza. Cartabia mette in evidenza un principio che pare essere stato accantonato dal governo durante la crisi: "Non ci sono diritti speciali che possano limitare i diritti fondamentali durante la gestione dell'emergenza: la Costituzione non li prevede". Ecco alcuni passaggi importanti della relazione a riguardo dello "stato d'eccezione" creato dalla crisi del coronavirus.
  • Il nuovo anno è stato aperto da una contingenza davvero inedita e imprevedibile, contrassegnata dall’emergenza, dall’urgenza di assicurare una tutela prioritaria alla vita, alla integrità fisica e alla salute delle persone anche con il necessario temporaneo sacrificio di altri diritti. 
  • La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell’art. 48 della Costituzione di Weimar o dell’art. 16 della Costituzione francese, dell’art. 116 della Costituzione spagnola o dell’art. 48 della Costituzione ungherese. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri. 
  • La Costituzione, peraltro, non è insensibile al variare delle contingenze, all’eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e urgenza, come recita l’articolo 77 della Costituzione, in materia di decreti-legge. La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi – dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria – che sono stati affrontati senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base alle specifiche contingenze: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela «sistemica e non frazionata» dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti.
  • Anche nel tempo presente, dunque, ancora una volta è la Carta costituzionale così com’è – con il suo equilibrato complesso di principi, poteri, limiti e garanzie, diritti, doveri e responsabilità – a offrire alle Istituzioni e ai cittadini la bussola necessaria a navigare «per l’alto mare aperto» dell’emergenza e del dopo-emergenza che ci attende.
  • In un tale frangente, se c’è un principio costituzionale che merita particolare enfasi e particolare attenzione è proprio quello della «leale collaborazione» - il risvolto istituzionale della solidarietà - su cui anche la giurisprudenza della Corte costituzionale non si stanca di ritornare, affinché l’azione e le energie di tutta la comunità nazionale convergano verso un unico, condiviso obiettivo. 
Con questa relazione della presidente della Corte Costituzionale, se le parole devono avere delle conseguenze, l'era dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri dovrà terminare rapidamente

venerdì 27 settembre 2019

CORTE COSTITUZIONALE: CERCARE SCORCIATOIE SIGNIFICA RASSEGNARSI A UNA SCONFITTA DI CIVILTÀ.



LA DECISIONE DELLA CONSULTA SUL SUICIDIO ASSISTITO SEGNA LA VITTORIA DI UNA CULTURA LIBERTARIA E RELATIVISTA PENETRATA DA DECENNI NELLA NOSTRA SOCIETÀ. IL COMPITO DEL PARLAMENTO, ORA, SARÀ ANCORA PIÙ COMPLICATO

ALFREDO MANTOVANO

Provo a ragionare in prospettiva, muovendomi sulla traccia della nota stampa diffusa dalla Corte costituzionale l’altra sera – in uno con l’ordinanza n. 207 di dieci mesi fa -, e immaginando vari lievi di intervento.
 
foto Ansa
Prima domanda: la sentenza della Consulta avrà effetti concreti e immediati? Se sì, quali? Non è una quesito capzioso, perché la Corte non dichiara illegittimo l’art. 580 del cod. pen.: demanda al giudice del singolo caso stabilire se sussistono le condizioni per la non punibilità, presupponendo che comunque un procedimento penale si avvii per operare la verifica richiesta.
Fra le condizioni, la nota stampa, e prima l’ordinanza, indicano quale pregiudiziale a ogni trattamento di fine vita il ricorso alle cure palliative. Cure che, entrate nell’ordinamento con la legge n.38/2010, non hanno mai trovato attuazione: nelle facoltà di medicina manca l’apposita disciplina, i corsi di specializzazione si contano sulle punta delle dita di una mano, e per questo non ci sono i medici palliativisti e i relativi reparti. Immaginiamo che il Governo voglia recuperare il gap e inserisca nella legge di stabilità le risorse finora mancate: per la piena fruibilità delle cure sull’intero territorio nazionale trascorrerebbe, se va bene, un decennio. E nel frattempo? La nota precisa che “la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa (…) sulle cure palliative”: “subordinare” vuol dire che la punibilità opera se prima non sono attivate le cure palliative. Vi è una logica: se l’impulso a chiedere l’assistenza al suicidio deriva dall’intollerabilità delle sofferenze del paziente, circoscriverle può far venir meno la richiesta. Ma se questo è il quadro, la medesima logica impone che la sentenza della Consulta non si applichi prima che le cure palliative vadano a pieno regime. La sentenza chiarirà quest’aspetto?

La Corte affida le “modalità di esecuzione” a “una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”. Anche qui i problemi sono tanti: non  vi è solo la medicalizzazione del suicidio assistito, bensì pure la sua presa in carico dal servizio pubblico. Rispetto all’ordinanza n. 207 c’è qualcosa in meno: la nota non menziona l’obiezione di coscienza per il medico. E’ per sintesi del comunicato o, come è già nella legge sulle “dat”-le disposizioni anticipate di trattamento, l’omissione è voluta? E c’è qualcosa in più: il parere del Comitato etico competente per territorio.

Si riconosca o meno il diritto all’obiezione, il medico, come la Federazione degli Ordini ha sottolineato in un documento di qualche mese fa, viene chiamato a compiere un atto vietato dal proprio codice deontologico; il problema, prima ancora della valvola di sfogo dell’obiezione (il cui eventuale mancato riconoscimento violerebbe, esso sì, più nome costituzionali), è il rapporto fra legge dello Stato, o sentenza della Consulta, e norme di deontologia: quale prevale? Non è così semplice, se ne dibatte da decenni: diventa cruciale a fronte di scelte di morte. Quanto al Comitato etico, in Belgio e in Olanda – nei quali eutanasia e suicidio assistito sono legali da tempo – c’è qualcosa di simile, ma svolge una verifica ex post sulla correttezza della procedura. La sentenza dirà qualcosa su profili così rilevanti?

Vi è un livello successivo: quello della legge che dovrà seguire alla sentenza: legge dalla Consulta definita “indispensabile”. L’impressione è che larga parte del Parlamento – qualche gruppo politico lo ha pure detto in esplicito – non avesse voglia di impegnarsi in una materia così difficile, e preferisse lasciare il “lavoro sporco” ai giudici costituzionali. Lo stesso Governo mostra di aver condiviso questo tratto, allorché non ha fatto chiedere dall’Avvocatura dello Stato nel giudizio di costituzionalità il rinvio, che ci sarebbe stato tutto, per dare più tempo alle Camere.

Il risultato è che oggi il compito del Parlamento è, se possibile, ancora più complicato, dovendo fare i conti con le contraddizioni della sentenza e con la necessità di sciogliere i nodi che essa presenta. Non è immaginabile di uscirsene con qualche slogan da social.

Vi è un ulteriore livello: quello in senso lato culturale. Di una “cultura” libertaria e relativista che ha trasformato un giudizio di legittimità, che per Costituzione avrebbe a oggetto una norma, in un giudizio sulla punibilità dell’on. Cappato e di chi fa come lui; e che ha impostato il dibattito mediatico in una disputa (quando c’è stata) fra cantori dell’autodeterminazione e vescovi, lasciando fuori le prioritarie e non confessionali ragioni di ordine antropologico

Quanto accaduto in Italia a partire dal caso Englaro, poi con la legge sulle “dat”, e quindi con le decisioni della Consulta, è l’esito della prevalenza di orientamenti penetrati nel corso dei decenni nella comunità scientifica, nelle università, nelle aule di giustizia, e quindi nei media e nella politica. Chi non condivide questi esiti sappia che la strada da percorrere non può limitarsi al pur necessario intervento legislativo: deve approfondire l’elaborazione di una cultura delle vita e della cura della sofferenza rispettosa della dignità e dell’unicità di ogni persona. 
CERCARE SCORCIATOIE SIGNIFICA RASSEGNARSI A UNA SCONFITTA DI CIVILTÀ.

TRATTO DA "CENTRO STUDI LIVATINO"

LA FALSA SACRALITA’ DELLA SUPREMA CORTE



LA CORTE NON E’ UNA ENTITA’ METAFISICA, MA UN ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

Ieri la Corte costituzionale ha emesso una sentenza con la quale legittima, a determinate condizioni, l'aiuto al suicidio. (Non il “suicidio assistito” o “l'assistenza al suicidio”, come pur si sente dire, con una piccola truffa linguistica basata sull'ambiguità del verbo “assistere”. L'art. 580 del Codice penale, puniva chi «agevola in qualsiasi modo l'esecuzione» di un suicidio).
Lo ha fatto dopo una camera di consiglio durata due giorni: segno inequivocabile di un dibattito molto tormentato e indizio quasi certo di una decisione presa a maggioranza. Del resto, anche il testo dell'ordinanza di rinvio emessa undici mesi fa dalla stessa Corte, – nella quale peraltro, del tutto irritualmente, veniva già prefigurato il contenuto della sentenza di ieri – portava il segno di forti contrasti tra dottrine e orientamenti diversi in seno al collegio giudicante.
MARTA CARTABIA, Vicepresidente della Corte
So che l'ordinamento italiano non prevede, a differenza di altri, la possibilità che i membri di un collegio giudicante rendano pubblica la loro dissenting opinion, cioè il proprio motivato dissenso dalla decizione presa dalla maggioranza del collegio. Quello che ignoro – e pregherei chi tra gli eventuali lettori fosse in grado di illuminarmi su questo di spiegarmelo – è se per i giudici della Corte costituzionale esista una norma di legge che esplicitamente lo vieta e come sia punita la violazione di tale divieto.
Lo chiedo perché, se non vi fosse una proibizione esplicita e diretta, io credo che almeno in un caso come questo, in cui è in gioco un bene di tale importanza, i giudici dissenzienti avrebbero il dovere morale di far conoscere al popolo italiano (nel cui nome giudicano!) il loro diverso giudizio. Anche a costo di una forzatura rispetto alla prassi consolidata e rispetto ad un “principio generale”. (Le forzature, quando si voglion fare, si fanno: del resto, anche anticipare la sentenza in un'ordinanza di rinvio non è una “sgrammaticatura”, e non da poco,  rispetto al principio che un giudice decide solo con la sentenza e nella sentenza, e non prima?)
Me lo aspetterei, in particolare, dal giudice Marta Cartabia, vicepresidente della Corte, cattolica, che presumo sia stata in prima fila nel sostenere ragioni diverse e contrarie a quelle che hanno portato alla sentenza di ieri.
Perché penso che sarebbe doveroso compiere un gesto di rottura di questo genere? Perché servirebbe a togliere di mezzo un inganno: quell'alone di “falsa sacralità” con cui ancora si avvolge l'operato della “Suprema Corte”, come se essa pronunciasse verdetti “divini” che scendono direttamente dall'Olimpo del Diritto e non fosse invece un organo di indirizzo politico. Sapere che non “La Corte” come entità metafisica, ma poniamo otto o nove giudici su quindici hanno fatto un certo ragionamento, mentre sette o otto ne hanno fatto un altro; poter mettere a confronto le diverse logiche culturali-politiche-giuridiche che hanno condotto a conclusioni opposte, eccetera eccetera, significherebbe restituire ai cittadini la possibilità di sapere come stanno le cose. Che è la base di ogni libertà.
LEONARDO LUGARESI

mercoledì 22 giugno 2016

E MENO MALE CHE AVEVANO STRALCIATO LA STEPCHILD ADOPTION!

di Eugenia Roccella  22 Giugno 2016

Velocissimi: meno di 6 settimane ci hanno messo i magistrati per  legittimare pienamente la famosa stepchild adoption, quella su cui i partiti si sono spaccati, e che alla fine era stata “stralciata” (così ci avevano detto) dal testo definitivo della legge Cirinnà
Noi parlamentari che abbiamo votato contro, noi di Idea che siamo usciti da Ncd chiedendo un atteggiamento limpido e intransigente sulle unioni civili, lo avevamo detto. E’ deprimente rivendicare il ruolo ingrato delle Cassandre, ma questa volta non si può evitare di ricordarlo. Sì, l’avevamo detto, abbiamo denunciato il compromesso raggiunto da Alfano e Renzi, su cui è stata posta la fiducia, come un accordo truffa e fuffa, un penoso tentativo di mascherare la resa senza condizioni.

Questa volta, infatti, non si è trattato di un intervento improprio dei tribunali: la formulazione del comma 20 delega chiaramente la delicata questione alla magistratura, e non si tratta nemmeno di una delega in bianco. C’è un chiaro orientamento del governo, reso più esplicito dalla memoria dell’avvocatura dello stato presentata alla Consulta, su una coppia di donne americane trasferite in Italia, che chiedevano il riconoscimento della stepchild.
Nella memoria si chiede di giudicare il ricorso inammissibile (come effettivamente la Corte ha fatto nel febbraio scorso), perché la legge italiana già consente l’adozione da parte del compagno o della compagna dello stesso sesso, e tutto in nome del supremo interesse del minore. 
Carlo Giovanardi ha spiegato oggi nell’aula del Senato (ma c’era già stata una nostra conferenza stampa qualche giorno fa) che si è aperto un conflitto interno alla magistratura, visto che la Procura ha chiesto che su questo tema la Cassazione si pronunci a Sezioni unite, e la richiesta è stata tranquillamente ignorata.
Chiederemo chiarezza su questo punto al Csm, e insisteremo per sapere come può accadere che la giusta questione posta dal procuratore generale (evitare le diverse interpretazioni della norma) possa essere scavalcata senza neanche porsi il problema di rispondere.
Ma la lacerazione è tutta politica, e non si può ignorare. I centristi, se in buonafede, non possono che prendere atto del fallimento dell’accordo, e riflettere sulla propria colpevole condiscendenza. Si è detto che il confine da non valicare era proprio l’omogenitorialità, sia perché l’opinione pubblica, secondo tutti i sondaggi, è massicciamente contraria, sia perché l’adozione del compagno legittima inevitabilmente il ricorso all’utero in affitto in caso di coppie maschili.
E’ evidente che un cittadino italiano può tranquillamente commissionare una gravidanza a pagamento all’estero, e poi tornare a casa con il bimbo in tutta serenità, sapendo che il compagno avrà subito il riconoscimento di paternità. Percorreremo tutte le strade ancora aperte per evitare che la magistratura confermi questo orientamento, ma la prospettiva di raccogliere le firme per abrogare una parte della legge (compreso naturalmente il comma 20) diventa sempre più realistica.

 DA L'OCCIDENTALE

lunedì 6 ottobre 2014

CONTRADDIZIONI DEL NOSTRO TEMPO

Come noto, la recente sentenza della Corte Costituzionale  ha dato il colpo definitivo allo smantellamento progressivo, per mano giudiziale, della Legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita (legge che aveva invece superato il vaglio del referendum di noi cittadini), consentendo di poter accedere alla fecondazione eterologa e di avvalersi di gameti o di uteri di terze persone esterne alla coppia. Poi, le regioni hanno dato il via libera all’utilizzo effettivo di questa pratica, stabilendo delle linee di indirizzo, che prevedono, tra le altre cose, che si possa scegliere il terzo donatore con caratteristiche compatibili (ad esempio per colore della pelle) con la coppia richiedente.


La decisione fa fuori in un sol colpo il diritto del concepito di conoscere la propria identità genetica e di essere chiamato ad esistenza in un contesto familiare caratterizzato da stabilità e certezza genealogica; nonché la necessità di evitare derive eugenetiche, ossia la tentazione dei genitori eterologhi di scegliersi in qualche modo la propria discendenza, che tipo di figlio avere e con quali caratteristiche genetiche.

Si tratta di esigenze sacrosante: la prima – conoscere la propria identità – è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza, in una serie recente di sentenza (l’ultima, Tribunale Firenze del maggio 2014); la seconda – evitare derive eugenetiche – è affermata esplicitamente nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, detta Carta di Nizza, che prevede il divieto di “pratiche eugenetiche, in particolare quelle aventi come scopo la selezione delle persone” (art. 3).

Ebbene, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tali esigenze cedessero di fronte al nuovo diritto di avere comunque un figlio, correlato alla libertà di autodeterminazione della coppia; diritto che sarebbe addirittura “incoercibile”. Nulla potrebbe limitarlo.

Mi chiedo: dove mai è affermato nel nostro ordinamento giuridico questo diritto? Esso non è previsto in alcuna parte della nostra costituzione, né della nostra legislazione. Né la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, né la legge sulle adozioni, hanno come finalità quella di assicurare un figlio a chi lo richieda. La prima normativa ha come fine quello di curare la sterilità della coppia agevolando con tecniche di laboratorio la fecondazione assistita nell'ambito familiare della coppia stessa, e in presenza di date condizioni. La seconda, ha come fine quello - ben diverso - di dare una famiglia a un figlio che ne è privo.

Eppure, il diritto è stato affermato e la fecondazione eterologa è stata riconosciuta.
Le Regioni hanno subito colto la palla al balzo fissando le linee attuative. Tra queste vi è quella che pone la fecondazione eterologa a carico dello Stato, salvo ticket. Il costo potrà variare tra i 400 e i 600 euro, a seconda delle Regioni. La sola Lombardia ha deciso di far pagare interamente il costo dell’eterologa (tra i 1500 e i 4000 euro, a seconda della tecnica di fecondazione scelta).

In giorni di spending review lo Stato, cioè i cittadini, cioè noi, si accolla un debito per ciascuna pratica richiesta, che va da 1000 a 3500 euro. E lo fa per riconoscere il pur comprensibile desiderio di una coppia di avere un figlio.
Mi chiedo provocatoriamente. Perché allora non stanziare i fondi pubblici anche per l’adozione di un figlio? Lo si farebbe per riconoscere una casa e una famiglia ad un bambino che non ne ha.

Ma questo costo è interamente carico della famiglia che si propone come adottiva (specie nell’adozione internazionale).

Perché in un caso interviene lo Stato, nell’altro no? Una risposta me la sono data. La prima ipotesi soddisfa un desiderio degli adulti. La seconda ipotesi va incontro a un bisogno dei bambini, che ormai non difende più nessuno.

La loro tutela in questa nostra società è sempre più debole e perdente.

STEFANO SPINELLI

ATTENZIONE

Importante convegno!
Proprio per quanto detto sopra e per prendere sempre più coscienza della situazione storica che stiamo vivendo in termini di mutamento antropologico, IL CROCEVIA invita tutti al convegno 

E' IN GIOCO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE
IL CASO DELLA PROPOSTA DI LEGGE SCALFAROTTO

che si terrà il 10 ottobre a Cesena presso la Sala  di Confartigianato in via Ilaria Alpi 49 (di fronte al Centro Commerciale Famila).

Interverrà l’Avv. Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita 
La questione sociale – si legge nell’enciclica Caritas in Veritate – è sempre più una questione antropologica.
Per questo sollecitiamo tutti a essere presenti al convegno, che sarà iimportanteper capire a che punto siamo e dove stiamo andando con l’affermazione sempre più incalzante dei cd. nuovi diritti o diritti capovolti.

giovedì 17 luglio 2014

LA BANALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA E IL TRADIMENTO DELLA CIVILTA' EUROPEA

Quando la legittimità dell'agire cessa di essere un problema che riguarda la coscienza personale e diventa un mero problema tecnico degli apparati burocratici e dei funzionari dello Stato, in questo caso i giudici costituzionali, la civiltà europea è distrutta.

Cattolici pronti alla battaglia sull'eterologa
di Giampaolo Crepaldi

Dopo la sentenza che legalizza la fecondazione eterologa e stabilisce un inaccettabile «diritto al figlio», occorre una decisa resistenza culturale da parte dei cattolici. Lo chiede monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste, che spinge anche per un intervento politico al fine di mitigare le conseguenze della sentenza. Su questo tema, presenteremo degli approfondimenti nei prossimi giorni.
 
Chagall, Il cantico dei Cantici
La sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto della fecondazione eterologa previsto dalla legge 40 e la relativa motivazione, ci pongono davanti ad uno scenario nuovo e preoccupante. Gli elementi di novità sono due: la praticabilità della fecondazione eterologa in un contesto di assenza di limiti legislativi di sorta e l’enunciazione, nella sentenza della Consulta, di un “diritto al figlio”. 

Il primo di questi due elementi apre la possibilità di un selvaggio mercato dell’eterologa nel quale vengono meno fondamentali valori legati alla persona umana, alla procreazione e alla famiglia. In una situazione di liberalizzazione della fecondazione eterologa si aprirebbe al mercato senza limiti dei gameti, alla fecondazione incontrollata da parte di ogni tipo di coppia, all’utero in affitto, alle “famiglie” plurigenitoriali o monogenitoriali, alla tecnicizzazione assoluta della procreazione, alla fine dei legami familiari come li abbiamo conosciuti per qualcosa di terrificante che ancora si fa fatica ad immaginare, all’aumento esponenziale della distruzione degli embrioni umani, all’incremento degli interventi eugenetici. In poche parole, un quadro che atterrisce e che, nonostante venga presentato da molti come un quadro di libertà, si presterà alla pianificazione della vita da parte dei centri di potere.

Il secondo elemento di novità, il “diritto al figlio”, rompe con la visione della persona umana come avente in sé una propria dignità. Si possono vantare diritti sulle cose, non sulle persone. La persona è un fine in sé e non può cadere sotto la proprietà di nessuno, come capiterebbe invece se il “diritto al figlio” diventasse patrimonio culturale condiviso e fosse addirittura completato da una legislazione conseguente. Principi simili erano finora stati teorizzati solo da regimi totalitari. Con il principio del “diritto al figlio” l’uomo si sentirà autorizzato a completare la manipolazione della vita e dell’essere umano già in fase avanzata di realizzazione.

Le due novità che ho evidenziato sono alla base di una ri-creazione dell’identità umana e delle relazioni umane fondamentali, quali la riproduzione, il matrimonio, la famiglia, le relazioni tra figli e genitori. Stupisce molto, quindi, che pochi sentano la gravità del momento, che il governo italiano non si sia adeguatamente espresso, che le forze politiche evitino di affrontarlo come si richiederebbe davanti a questi fenomeni disorientanti. Bisogna fare una riflessione molto seria su questo sconcertante panorama e trovare una linea di condotta sia per quanto riguarda l’approccio culturale sia per quanto riguarda le iniziative pratiche e politiche da portare avanti.

La prima cosa da capire fino in fondo tutti insieme è che sul piano culturale va combattuto questo processo di eliminazione della natura e della natura umana. Esso sta travolgendo l’uomo, riducendolo ad un allegato della storia, ad un fenomeno della prassi delle strutture sociali, un elemento riplasmabile a piacere di una catena smontabile e rimontabile. In questo modo, però, perdendo la sua signoria sulla storia, l’uomo diventa strumento del potere, anche in contesti democratici che, così facendo, esprimono le loro caratteristiche di democrazie totalitarie. Va ripresa una riflessione di filosofia e teologia della storia per capire cosa induca il processo di secolarizzazione a non fermarsi mai e ad eliminare, dopo Dio e tutti i suoi surrogati laici, ogni residuo naturale che preceda l’agire umano per normarlo in modo non solo opinabile. 

Questi esiti radicali ed imprevisti della secolarizzazione moderna rimettono in questione la visione della secolarizzazione come finora è stata sviluppata anche in ambito cattolico. Il carattere totalitario del quadro che si profila pone tutti gli uomini che amano la verità davanti al dovere di fare obiezione di coscienza rispetto ai tanti fenomeni di violenza a cui la fecondazione eterologa aprirebbe la strada. Serve una grande mobilitazione delle forze del bene. L’opposizione culturale alla fecondazione sia omologa che eterologa, la proposta di una visione bella e libera della sessualità, della vita coniugale, della famiglia naturale, di un modo umano di amarsi, di accogliere la vita e provvedere a essa, di educare i figli per introdurli nel mondo consapevoli della loro dignità, devono diventare di massa. 

Il no all’eterologa deve continuare anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, sia perché il “diritto al figlio” non rispetta la visione antropologica del testo costituzionale stesso, sia perché, in ogni caso, sopra la Costituzione, ci sono le realtà della persona e della famiglia nella loro indisponibilità. Alla lotta culturale deve aggiungersi un forte impegno collettivo, da parte di singoli e gruppi associati, da condursi nella società: nella scuola, nelle strutture sanitarie, nelle amministrazioni locali. 

A questi due livelli d’impegno, deve aggiungersi quello strettamente politico e legislativo, sia nei consigli comunali e regionali, sia soprattutto nel Parlamento nazionale. Governo e Parlamento devono prendere in mano l’intera questione della fecondazione eterologa dopo la sentenza della Corte costituzionale, come si evince, tra l’altro, da alcuni passaggi della stessa motivazione della Corte e da alcuni obblighi che derivano dall’Unione europea. Se l’obiettivo finale di tale impegno deve essere il divieto legislativo di ogni tipo di fecondazione artificiale, sia omologa che eterologa, a fronte della situazione venutasi a creare è opportuno far tesoro di quanto insegnato dall'enciclica Evangelium vitae di San Giovanni Paolo II, che giustifica le iniziative intraprese per ridurre gli effetti negativi sul piano pratico. 

Come afferma il paragrafo 73 dell’enciclica, infatti, quando sia pubblicamente nota l’opposizione del parlamentare ad una legge, sia nel suo spirito che nella sua lettera, e garantito l’impegno personale a lottare contro i suoi presupposti culturali e i sui contenuti materiali, egli può dare il suo assenso ad una legge che, pur non essendo soddisfacente in quanto ancora impregnata di elementi eticamente non giustificabili, riduca gli effetti negativi di una legge precedente. Questo è il contesto dottrinale e pratico che motiva in questo momento un impegno in Parlamento contro la fecondazione eterologa anche nella forma di approvazione di leggi che ne riducano sul piano pratico gli effetti negativi. 

Nonostante le diversità culturali delle forze politiche e nonostante molte di esse abbiano espresso una posizione consenziente rispetto ad alcuni aspetti della deriva in atto, è possibile ed auspicabile, con la buona volontà di tutti e con l’uso del buon senso, intervenire con una legislazione correttiva e di contenimento, in attesa che l’impegno generale per una rinnovata responsabilità politica renda possibile in futuro una legge giusta in materia e senza minimamente diminuire – anzi! – l’impegno nel Paese perché questo avvenga. 


* Arcivescovo di Trieste, presidente dell’Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa

lunedì 16 giugno 2014

LA CONSULTA TRADISCE LA COSTITUZIONE

MONS. LUIGI NEGRI
intervista di R, Cascioli
La nuova Bussola Quotidiana

Stupefatto e preoccupato per la deriva ideologica della più alta magistratura italiana, che tradisce la Costituzione arrogandosi competenze non sue e promuovendo forme giuridiche e istituzionali nuove. È la reazione di monsignor Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara-Comacchio – ma ci tiene a precisare che in questo caso parla da «cittadino comune, senza implicare la responsabilità ecclesiale» – alle ultime sentenze della Corte costituzionale che hanno stabilito «il diritto al figlio» (leggi qui) e imposto al Parlamento di riconoscere le unioni civili, anche fra persone dello stesso sesso (leggi qui).

Monsignor Negri, anche a proposito di queste ultime sentenze della Corte Costituzionale si è parlato in questi giorni di magistratura creativa.
Non so se la magistratura debba essere creativa, io so che la magistratura deve cercare di applicare la legge in un modo che sia adeguato: adeguato alla vita della società, adeguato anche a coloro che contingentemente si trovano ad essere oggetto della responsabilità della magistratura. Invece il cittadino comune assiste ogni giorno più stupefatto alla sostanziale modifica dei criteri fondamentali che hanno costituito il riferimento ideale della Costituzione e delle nostre istituzioni. In questi giorni ci siamo sentiti dire che appartiene alla struttura ultima della Costituzione italiana il diritto ad avere un figlio come principio incoercibile ed espressione della autodeterminazione della persona.

Princìpi che in effetti non troviamo nella Costituzione.
Autodeterminazione è concetto ideologico, facilmente recuperabile all’interno di quel movimento secolarista, laicista e anticattolico che costituisce una parte delle ideologie presenti nel nostro paese, ma che certamente non ha determinato i princìpi fondamentali della Costituzione. Dire che in nome della Costituzione è necessario consentire questo diritto ad avere un figlio è fatto sostanzialmente incomprensibile.

Cosa è invece il figlio per la Costituzione?
Per la immagine di famiglia naturale - e non di famiglia cattolica, si badi bene - che sta alla base della nostra Costituzione, il figlio trova la sua collocazione ideale e pratica all’interno di una comunione di vita precisamente normata dalla Costituzione e dal diritto italiano e che non lo vede come diritto dell’autodeterminazione né del singolo né della coppia, ma lo vede come gravissima e irriducibile responsabilità culturale, etica e sociale. Affermare che il figlio è un diritto incoercibile significa surrettiziamente far passare dei principi di riferimento della famiglia e del nostro Stato che non trovano alcuna formulazione né alcuna difesa nella nostra Costituzione. Questo è il fatto grave per il presente e per il futuro della nostra società.

Certe sentenze vengono giustificate con la difficoltà che hanno tante coppie nell’avere figli e dei problemi che ne derivano.
Ma tutt’altro la “gente gente” (il popolo, secondo la definizione che ne dava monsignor Luigi Giussani) si sarebbe aspettata dai difensori della nostra Costituzione: collocare la difficoltà con cui talune coppie sono chiamate a vivere questa loro responsabilità ma in termini che tengano presenti tutti i fattori che costituiscono il riferimento della nostra Costituzione e hanno costituito l’impianto vivo e attivo della nostra socialità.

Poi è arrivata anche la sentenza sulla coppia dove uno dei protagonisti cambia sesso e però vogliono restare sposati. Qui la Corte Costituzionale ha confermato lo scioglimento del matrimonio ma imponendo al Parlamento di riconoscere le unioni civili in modo che i due possano continuare a godere degli stessi diritti.
È una sentenza altrettanto stupefacente, anche questa chiaramente ideologica. È certo che non compete alla più alta magistratura – sia essa la Corte Costituzionale o la Corte di Cassazione - operare interventi di carattere ideologico che eccede i suoi compiti e le sue responsabilità. Oggi come oggi il diritto della persona, della famiglia, dei gruppi, delle realtà sociali, sembra più riferito o dipendente dalle ideologie che di volta in volta vengono messe in primo piano da una parte della magistratura, che non da quell’ethos sociale e storico di cui la magistratura dovrebbe essere in ogni caso custode e promotrice. Le grandi rivoluzioni - se proprio si vuole sprecare questo termine per queste vicende assolutamente banali - non si affermano in questo modo surrettizio e ultimamente imposto alla mentalità dei nostri cittadini e della nostra vita sociale.


Protestiamo giustamente per queste sentenze della Corte Costituzionale che toccano famiglia e vita, però vediamo che nel frattempo in Parlamento sta arrivando una valanga di proposte di legge che vanno nella stessa direzione.
Con una grande differenza: che il Parlamento fa il suo lavoro. Esso è espressione di una vita sociale in difficoltà, in contrapposizione, talora in contraddizione in cui vivono profonde lacerazioni; è comprensibile che sia chiamato a legiferare tenendo conto della varietà delle posizioni. Toccherà poi alla maggioranza stabilire una linea e alla minoranza eventualmente mettere in atto tutte le contromisure.
Il Parlamento nell’affronto di questi problemi gode di una sua sovranità, la magistratura invece non ha il compito di promuovere forme giuridiche e istituzionali nuove. Se lo fa eccede dal suo preciso ambito e competenze. Mi sembra avesse ragione il presidente Cossiga, che in molte occasioni esprimeva fortissime riserve con questo modo di procedere della magistratura, che adesso sta raggiungendo le estreme e deplorevoli conseguenze.

giovedì 12 giugno 2014

UN PASSO AVANTI? VERSO DOVE?

"La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile"


Sono state pubblicate le motivazioni che la Corte Costituzionale porta per l'abolizione del divieto della fecondazione artificiale eterologa, cioè con l'intervento di ovuli o sperma di terzi. Ora, io certo non sono uno di questi autorevoli legulei; a me piace molto di più la scienza, dove di solito uno più fa due e le leggi danno conseguenze certe. Se le leggi della fisica fossero date in gestione a certi giudici probabilmente l'universo sarebbe già collassato oppure esploso.

Infatti nelle motivazioni sono espresse le ragioni della sentenza; peccato però che l'impianto si contraddica intimamente sin nel fondamento. Dato infatti che si dice che "Il divieto in esame cagiona, in definitiva, una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli", si dimentica che qui non si parla più della vita privata familiare, o di coppia, dato l'esplicito intervento di un elemento estraneo alla famiglia ed estraneo alla coppia stessa. Il voler opportunamente scordare il nodo stesso del contendere la dice lunga sull'impostazione ideologica sottostante.
L'affermazione in cui il divieto di eterologa "introduce un evidente elemento di irrazionalità" è quindi irrazionale in se stessa, dato che lascia da parte il nucleo stesso del problema.

Se uno dei proponenti il ricorso dichiara
"L’art. 2 Cost. garantisce, infatti, anche il diritto alla formazione di una famiglia, riconosciuto dall’art. 29 Cost., mentre il successivo art. 30, stabilendo la giusta e doverosa tutela dei figli, reca un «passaggio che presuppone – riconoscendolo – e tutela la finalità procreativa del matrimonio"
direi che anche qui siamo malparati, dato che il figlio non avviene con una procreazione all'interno del matrimonio. Ma i giudici anche qui scelgono di ignorare il "piccolo particolare".

E come ci riesce? mediante questo simpatico trucco: "I concetti di famiglia e genitorialità dovrebbero essere, inoltre, identificati tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento". Cioè, freghiamocene pure di quello che sta scritto nella Costituzione: come stanno le cose lo decidiamo noi.
Atteggiamento ribadito anche al punto successivo:  "mentre i principi di non discriminazione e ragionevolezza rendono ammissibile la fissazione di determinati limiti ai diritti, vietano di stabilire una diversità di trattamento di situazioni identiche o omologhe, in difetto di ragionevoli giustificazioni."
In altre parole essere o non essere sposati, avere la presenza o meno di una coppia al cui interno avviene il concepimento è identico. Complimenti, signori giudici: affermate il diretto contrario di quanto dite.

A prendere per buona quanto espresso ed accolto nella sentenza, quindi, il matrimonio cessa di essere quello che il resto della Costituzione definisce, per diventare un guscio completamente vuoto.
E' il rovesciamento completo di quanto la sentenza dice di affermare. Questa sentenza di fatto butta via l'istituzione matrimoniale, il concetto stesso di famiglia, e non sfuggirà ai più accorti che permette di slegare lo stesso dal fatto che i contraenti siano uomo e donna.
Se infatti è la possibilità tecnica a creare il diritto, e non la realtà, cosa rimane a caratterizzare un matrimonio? Se ovuli e sperma possono essere presi da estranei per creare esseri a proprio capriccio, cosa costituisce ancora una famiglia?

I giudici della corte costituzionale usano l'istituto dell'adozione per dire che non necessariamente i figli devono condividere il patrimonio genetico dei genitori. Peccato che l'adozione parta da una necessità dei figli, non da un presunto diritto dei genitori ad adottare. Una cosa è ospitare all'interno della propria famiglia qualcuno per sua necessità; un'altra creare quella necessità. E' un po' come affermare che, siccome l'ospedale cura le ossa rotte, si possono spezzare gambe senza problemi.

Se i giudici costituzionali affermano che
Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» (sentenza n. 347 del 1998), ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano.
Chi si ritiene dunque in diritto di censurare la volontà del legislatore (e del popolo)? Ma diamine, i nostri giudici, entrando a gamba tesa in qualcosa che non dovrebbe proprio riguardarli.
Se infatti avevano già affermato che
la stessa «tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione» (sentenza n. 151 del 2009).
Adesso in pratica sacrificano l'embrione stesso sull'altare di questa volontà assoluta di procreazione che di fatto travalica anche il legame affettivo con il coniuge.

Dato che dicono di usare
un canone di “razionalità” della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell’“esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità”
il punto fondamentale è cosa ritengono loro giusto e equo.
Infatti sostengono che
la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, nei termini sopra esposti, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis.

Eccolo qui il punto fondamentale: la legge che si ritiene più forte della natura. La natura del rapporto tra due persone, la natura del rapporto filiale, insomma la natura stessa. La legge che da un desiderio crea un diritto, da un diritto crea una norma. In nome di un "diritto alla salute" che non esiste, dato che la fecondazione artificiale non è una cura, spesso il contrario.

Come si può affermare che "Il divieto in esame cagiona, in definitiva, una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli"? Non è la legge che impedisce loro di avere figli. Sono loro a non poterne generare. Quello che faceva la legge era proibire che potessero usare certe tecniche e il ricorso a terzi per procurarseli in altro modo.

Quello che mi ha fatto ribaltare è poi stata questa frase:  "il rischio di «stressare il proprio fisico per l’eventuale commercializzazione dei gameti» sarebbe scongiurato dal divieto stabilito dalla legge n. 40 del 2004 di commercializzare gli ovuli e, comunque, sarebbe comune ad altre più rilevanti ipotesi, eticamente e socialmente approvate, di donazione di tessuti, organi o parti di essi tra soggetti viventi".
Cioè, giochiamo? Cosa sarebbe scongiurato, esattamente? Che ovuli e sperma possano essere comprati con qualche escamotage di facciata, alla faccia dell' "elevato stress psico-fisico, provocato dall’invasività dei relativi trattamenti" che gli stessi giudici certificano? Raramente ho visto ipocrisie più conclamate. Ipocrisia condivisa da quei commentatori che dicono che la sentenza "mette tutto a posto". A posto 'sta cippa, e lo vedremo presto.
Come del resto, il fatto che si "deve escludere, in radice, infatti, un’eventuale utilizzazione della stessa ad illegittimi fini eugenetici". Chissà chi ci crede davvero: io no. Lo stiamo vedendo ovunque.

Per finire mi ha colpito il fatto, deducibile da una nota in calce, del fatto che almeno una delle coppie che aveva portato ricorso si sia separata. Lascio al lettore intelligente considerazioni sulla sorte dell'eventuale figlio nato da quest'atto tecnico da materiale genetico di uno solo dei "genitori". Anche di questo abbiamo molti dolorosi esempi laddove le future conseguenze di questa sentenza sono già presenti.
Ma il bambino per qualcuno è un diritto, uno sfizio da assecondare, non una persona. "Avere" un figlio implica possesso.

La sentenza e le tecniche che si autorizza ad applicare hanno molto in comune: sono masturbazioni - di organi diversi - che finiscono per svuotare di senso ciò che riguardano. Se questo è un passo avanti, mi domando se tutti abbiano ben chiaro verso dove.


Antonio\Berlicche