venerdì 27 settembre 2019

CORTE COSTITUZIONALE: CERCARE SCORCIATOIE SIGNIFICA RASSEGNARSI A UNA SCONFITTA DI CIVILTÀ.



LA DECISIONE DELLA CONSULTA SUL SUICIDIO ASSISTITO SEGNA LA VITTORIA DI UNA CULTURA LIBERTARIA E RELATIVISTA PENETRATA DA DECENNI NELLA NOSTRA SOCIETÀ. IL COMPITO DEL PARLAMENTO, ORA, SARÀ ANCORA PIÙ COMPLICATO

ALFREDO MANTOVANO

Provo a ragionare in prospettiva, muovendomi sulla traccia della nota stampa diffusa dalla Corte costituzionale l’altra sera – in uno con l’ordinanza n. 207 di dieci mesi fa -, e immaginando vari lievi di intervento.
 
foto Ansa
Prima domanda: la sentenza della Consulta avrà effetti concreti e immediati? Se sì, quali? Non è una quesito capzioso, perché la Corte non dichiara illegittimo l’art. 580 del cod. pen.: demanda al giudice del singolo caso stabilire se sussistono le condizioni per la non punibilità, presupponendo che comunque un procedimento penale si avvii per operare la verifica richiesta.
Fra le condizioni, la nota stampa, e prima l’ordinanza, indicano quale pregiudiziale a ogni trattamento di fine vita il ricorso alle cure palliative. Cure che, entrate nell’ordinamento con la legge n.38/2010, non hanno mai trovato attuazione: nelle facoltà di medicina manca l’apposita disciplina, i corsi di specializzazione si contano sulle punta delle dita di una mano, e per questo non ci sono i medici palliativisti e i relativi reparti. Immaginiamo che il Governo voglia recuperare il gap e inserisca nella legge di stabilità le risorse finora mancate: per la piena fruibilità delle cure sull’intero territorio nazionale trascorrerebbe, se va bene, un decennio. E nel frattempo? La nota precisa che “la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa (…) sulle cure palliative”: “subordinare” vuol dire che la punibilità opera se prima non sono attivate le cure palliative. Vi è una logica: se l’impulso a chiedere l’assistenza al suicidio deriva dall’intollerabilità delle sofferenze del paziente, circoscriverle può far venir meno la richiesta. Ma se questo è il quadro, la medesima logica impone che la sentenza della Consulta non si applichi prima che le cure palliative vadano a pieno regime. La sentenza chiarirà quest’aspetto?

La Corte affida le “modalità di esecuzione” a “una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”. Anche qui i problemi sono tanti: non  vi è solo la medicalizzazione del suicidio assistito, bensì pure la sua presa in carico dal servizio pubblico. Rispetto all’ordinanza n. 207 c’è qualcosa in meno: la nota non menziona l’obiezione di coscienza per il medico. E’ per sintesi del comunicato o, come è già nella legge sulle “dat”-le disposizioni anticipate di trattamento, l’omissione è voluta? E c’è qualcosa in più: il parere del Comitato etico competente per territorio.

Si riconosca o meno il diritto all’obiezione, il medico, come la Federazione degli Ordini ha sottolineato in un documento di qualche mese fa, viene chiamato a compiere un atto vietato dal proprio codice deontologico; il problema, prima ancora della valvola di sfogo dell’obiezione (il cui eventuale mancato riconoscimento violerebbe, esso sì, più nome costituzionali), è il rapporto fra legge dello Stato, o sentenza della Consulta, e norme di deontologia: quale prevale? Non è così semplice, se ne dibatte da decenni: diventa cruciale a fronte di scelte di morte. Quanto al Comitato etico, in Belgio e in Olanda – nei quali eutanasia e suicidio assistito sono legali da tempo – c’è qualcosa di simile, ma svolge una verifica ex post sulla correttezza della procedura. La sentenza dirà qualcosa su profili così rilevanti?

Vi è un livello successivo: quello della legge che dovrà seguire alla sentenza: legge dalla Consulta definita “indispensabile”. L’impressione è che larga parte del Parlamento – qualche gruppo politico lo ha pure detto in esplicito – non avesse voglia di impegnarsi in una materia così difficile, e preferisse lasciare il “lavoro sporco” ai giudici costituzionali. Lo stesso Governo mostra di aver condiviso questo tratto, allorché non ha fatto chiedere dall’Avvocatura dello Stato nel giudizio di costituzionalità il rinvio, che ci sarebbe stato tutto, per dare più tempo alle Camere.

Il risultato è che oggi il compito del Parlamento è, se possibile, ancora più complicato, dovendo fare i conti con le contraddizioni della sentenza e con la necessità di sciogliere i nodi che essa presenta. Non è immaginabile di uscirsene con qualche slogan da social.

Vi è un ulteriore livello: quello in senso lato culturale. Di una “cultura” libertaria e relativista che ha trasformato un giudizio di legittimità, che per Costituzione avrebbe a oggetto una norma, in un giudizio sulla punibilità dell’on. Cappato e di chi fa come lui; e che ha impostato il dibattito mediatico in una disputa (quando c’è stata) fra cantori dell’autodeterminazione e vescovi, lasciando fuori le prioritarie e non confessionali ragioni di ordine antropologico

Quanto accaduto in Italia a partire dal caso Englaro, poi con la legge sulle “dat”, e quindi con le decisioni della Consulta, è l’esito della prevalenza di orientamenti penetrati nel corso dei decenni nella comunità scientifica, nelle università, nelle aule di giustizia, e quindi nei media e nella politica. Chi non condivide questi esiti sappia che la strada da percorrere non può limitarsi al pur necessario intervento legislativo: deve approfondire l’elaborazione di una cultura delle vita e della cura della sofferenza rispettosa della dignità e dell’unicità di ogni persona. 
CERCARE SCORCIATOIE SIGNIFICA RASSEGNARSI A UNA SCONFITTA DI CIVILTÀ.

TRATTO DA "CENTRO STUDI LIVATINO"

Nessun commento:

Posta un commento