“Visto il ‘polverone strumentale’ che è stato sollevato nelle ultime ore a sulle linee guida sulla legge 40, vorrei precisare quanto segue.
1. Non c’è stato alcun golpe per la predisposizione delle linee guida della legge 40. Semplicemente, come prevede la legge, è stata inoltrata al Consiglio Superiore di Sanità la richiesta di un parere su un testo sul quale abbiamo lavorato, in assoluta trasparenza, da almeno due anni. La parte più innovativa, e cioè l’applicazione alla N delle direttive europee 23/2004 e collegate, è stata messa a punto da un osservatorio a cui partecipavano Ministero, Regioni, Istituto Superiore di Sanità, Società Scientifiche ed operatori del settore, ed è stata successivamente condivisa con le regioni, che le hanno approvate all’unanimità sempre, a tutti i livelli.
La richiesta al CSS è stata fatta nel pieno delle funzioni dell’attuale governo, al contrario di quanto avvenne per il decreto con cui il Ministro Livia Turco licenziò il le linee guida nel 2008, che portano la data dell’ 11.4.2008, firmato addirittura a camere sciolte.
2. Le linee guida come si sa possono fornire solo indicazioni per l’applicazione della legge; non possono quindi vietare né consentire più di quanto sia già previsto dalla legge vigente.
La legge 40 prevede, all’art. 4, afferma che l’accesso alla PMA è “circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità”: le coppie portatrici di malattie genetiche possono ricorrere alla PMA solo nel caso siano infertili.
Per quanto riguarda la diagnosi preimpianto, la legge prevede, per la parte sulle misure a tutela dell’embrione (art. 13), in particolare: “La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”, e vieta “ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni”.
Nelle linee guida abbiamo riportato esclusivamente alcuni passaggi del testo di legge. Del resto, la possibilità di eseguire la cosiddetta diagnosi osservazionale, prevista dalle linee guida firmate dal Ministro Sirchia, è stata cancellata dal Ministro Turco in seguito a una sentenza in cui si stabiliva l’impossibilità di utilizzare le linee guida per modificare il testo di legge.
3. Non si può quindi cambiare la legge attraverso le linee guida, ma solo con un referendum abrogativo (che ha dato risultato opposto), oppure con un intervento del Parlamento o della Corte Costituzionale.
Dopo l’approvazione della 40, l’unico intervento della Corte che ha modificato il testo riguardava l’abolizione del limite massimo di tre embrioni per un unico e contemporaneo impianto, e una notazione sulla tutela della salute delle donne, entrambe recepite dal testo delle nuove linee guida.
Sul resto della legge 40, la Consulta finora non ha modificato niente.
Sentenze di tribunali civili o amministrativi valgono solamente per i singoli casi esaminati e, notoriamente, non possono cambiare un testo di legge.
4. Per quanto la volontà di schedare i pazienti, si tratta di un’accusa insensata, ingiustificata ed irresponsabile, che dimostra tutta la sua strumentalità. Abbiamo applicato, con la condivisione delle regioni, direttive europee su qualità, sicurezza e tracciabilità di cellule e tessuti, nell’ambito della PMA. Come dovrebbe essere ben noto, e non solo agli addetti ai lavori, ogni atto medico è tracciabile, ed ogni tipo di cessione di materiale biologico ad uso clinico deve essere tracciabile, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria: dalla donazione degli organi, a quella del sangue, a quella delle cornee, e via di seguito. Abbiamo applicato gli stessi criteri di sicurezza anche alla PMA, uniformandoci alla normativa europea.
Rispedisco quindi al mittente le volgari accuse di sfacciataggine e arroganza (evidentemente rivoltemi per aver applicato la legge), ed aggiungo quelle di disinformazione e malafede”.
Eugenia Roccella
Nessun commento:
Posta un commento