A parte il fondatore, il leader può rimanere in carica 10 anni, poi elezioni. Chi lo fosse e ha già superato il limite, deve indire elezioni entro 2 anni
È stato
reso pubblico il Decreto del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che ha forza di legge e disciplina
«l’esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e
pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza
diretta del medesimo Dicastero».
La novità
più rilevante è la regolamentazione dei mandati delle cariche di governo quanto
a durata e a numero.
La nota
d’accompagnamento
Scopo
del Decreto è la promozione di «un sano ricambio» nelle
cariche di governo e una nota che accompagna il Decreto spiega che tra le sue priorità vi è quella
di «rispettare la libertà personale», superare «l’autoreferenzialità, degli
unilateralismi e delle assolutizzazioni» e promuovere «una più ampia
sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione».
La Nota evidenza che «non di rado la
mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a
governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento
delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente
cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche,
veri e propri abusi. Un cattivo esercizio del governo crea inevitabilmente
conflitti e tensioni che feriscono la comunione, indebolendo lo slancio
missionario».
A chi è
rivolto
In un
articolo sull’Osservatore Romano,
il padre gesuita Ulrich Rhode, decano della Facoltà di Diritto canonico della
Pontificia Università Gregoriana e consultore del Dicastero, precisa che, oltre
alle 109 entità riconosciute o erette dal Dicastero, il Decreto si applica (ad
eccezione dell’Art. 3 sulle procedure di elezione) anche ad altri enti soggetti
alla vigilanza del Dicastero, tra cui il Cammino Neocatecumenale, l’Organismo
Internazionale di Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di
Evangelizzazione, l’Organismo Mondiale dei Cursillos de Cristiandad e il
Catholic Charismatic Renewal International Service (CHARIS).
Vigilanza
su vita e attività
La premessa
del Decreto è che la «Chiesa riconosce ai fedeli, in forza del
battesimo, il diritto di associazione e tutela la libertà dei medesimi di
fondarle e dirigerle. Fra le varie forme di attuazione di tale diritto, vi sono
le associazioni di fedeli (cfr. cann. 215; 298-329 del Codice di
diritto canonico), le quali, soprattutto a seguito del Concilio Vaticano
II, hanno conosciuto una stagione di grande fioritura, portando alla Chiesa e
al mondo contemporaneo abbondanza di grazia e di frutti apostolici».
Riconosciuto
e tutelato ciò, la Chiesa però ha il dovere di guidare il governo di tali
associazioni che deve «esercitarsi nei limiti stabiliti dalle norme generali
della Chiesa, dalle norme statutarie proprie delle singole aggregazioni, nonché
in conformità alle disposizioni dell’autorità ecclesiastica competente per il
loro riconoscimento e per la vigilanza sulla loro vita e attività».
Per
perseguire tale scopo, il Dicastero «ritiene necessaria» una «regolamentazione
dei mandati delle cariche di governo quanto a durata e a numero, come anche la
rappresentatività degli organi di governo, al fine di promuovere un sano
ricambio e di prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare
violazioni e abusi».
Mandati e
limiti
Eccoci
dunque alle novità introdotte dal Decreto, espresse negli articoli
seguenti:
Art. 1. – I
mandati nell’organo centrale di governo a livello internazionale possono avere
la durata massima di cinque anni ciascuno.
Art. 2 § 1.
– La stessa persona può ricoprire un incarico nell’organo centrale di governo a
livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.
Art. 2 § 2.
– Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo
dopo una vacanza di un mandato.
Art. 2 § 3.
– La disposizione di cui all’articolo 2 § 2 non si applica a chi è eletto
moderatore, il quale può esercitare tale funzione indipendentemente dagli anni
già trascorsi in altro incarico nell’organo centrale di governo a livello
internazionale.
Art. 2 § 4.
– Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non
può accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi
nell’organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza
di due mandati relativi a tali incarichi.
Art. 3. –
Tutti i membri pleno iure abbiano voce attiva, diretta o
indiretta, nella costituzione delle istanze che eleggono l’organo centrale di
governo a livello internazionale.
Art. 4 § 1.
– Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente
Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello
internazionale a membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2,
debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla
entrata in vigore del presente Decreto.
Art. 4 § 2.
– Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente
Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello
internazionale a membri che supereranno, durante il periodo del mandato in
corso, i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni
entro e non oltre ventiquattro mesi dal raggiungimento del limite massimo
imposto dal presente Decreto.
Art. 5. – I
fondatori potranno essere dispensati dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 4
dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Art. 6. –
Le presenti disposizioni non riguardano gli incarichi di governo vincolati
all’applicazione di norme proprie di associazioni clericali, di istituti di
vita consacrata o di società di vita apostolica.
Art. 7. –
Il presente Decreto si applica, con eccezione della norma di cui all’articolo
3, anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni
internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che
sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e
la Vita.
Art. 8. –
Dalla entrata in vigore del presente Decreto e fino all’approvazione di
eventuali modifiche statutarie da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia
e la Vita, quanto stabilito abroga ogni norma ad esso contraria eventualmente
prevista negli statuti delle associazioni.
Foto Ansa
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