domenica 25 ottobre 2020

LO STATO DI DIRITTO È IL NUOVO CAVALLO DI TROIA DELL’UE

 STEFANO SPINELLI 25 OTTOBRE 2020 TEMPI

I paesi che insistono perché la Commissione dia le pagelle agli Stati non fanno che bloccare l’arrivo delle risorse del Recovery Fund e imporre una visione politica di parte.

Gli Stati sono alle prese con una grave crisi sanitaria ed economica e l’Europa ha promesso aiuti mediante lo strumento del Recovery Fund e ne sta ancora discutendo. Intanto il tempo passa e la pandemia chiede risposte. La domanda che si fanno tutti gli Stati, almeno quelli che hanno deciso di attivare la richiesta di fondi, come l’Italia, è questa: a quando le sovvenzioni?


Il recente vertice dei capi di Stato e di governo dell’Ue del 15 e 16 ottobre ha lasciato in sottofondo il delicato problema. Si è dunque persa un’occasione per accelerare l’attivazione del piano di aiuti agli Stati per 750 miliardi (parte in sovvenzioni e parte in prestiti), che sarebbero necessari adesso, per contrastare gli effetti della pandemia sanitaria. Invece, ben che vada, si parla comunque di fondi disponibili nel corso della seconda parte del 2021 (gli Stati dovrebbero presentare i relativi “piani per la ripresa e la resilienza” entro il 30 aprile; la Commissione dovrebbe valutarli entro due mesi, prima di essere approvati dal Consiglio). Il problema è che – per poter avviare la procedura – manca ancora un’intesa tra Parlamento e Consiglio.

COSA STA SUCCEDENDO?

L’Europa deve approvare il prossimo quadro finanziario pluriennale, cioè il budget a lungo termine dell’Ue a cui sono legate le risorse del Next generation Eu, e quindi anche l’operatività del Recovery Fund. Alcuni europarlamentari e alcuni Stati (i cosiddetti frugali del nord Europa, in particolare l’Olanda e il suo premier Rutte) vorrebbero condizionare l’ottenimento dei fondi di Bruxelles al rispetto del cosiddetto Stato di diritto. «Non ci sarà nessun Recovery Fund senza il meccanismo vincolante dello Stato di diritto», ha detto il leader dei Popolari, Weber (anche se gli stessi Popolari hanno posizioni diverse sia sulla condizionalità degli aiuti, sia sull’opportunità di comminare sanzioni a Ungheria e Polonia, i due paesi sinora sottoposti ad accertamento per violazioni).

Altri paesi del blocco di Visegard minacciano invece il veto se si dovesse rivedere l’accordo di luglio. In particolare, i primi ministri Orban e Morawiecki, hanno annunciato che lanceranno un istituto congiunto per valutare l’applicazione dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri dell’Ue. Ritengono infatti che, nel valutare il rispetto delle regole democratiche, Bruxelles utilizzerebbe «due pesi e due misure». «Lo scopo di questo istituto di diritto comparato è quello di non farci prendere in giro», hanno spiegato. Il Consiglio Europeo cerca di mediare, al momento senza esito.

La questione non è di secondo piano e il dibattito sullo Stato di diritto, che si è aperto tra Parlamento europeo e Consiglio e tra singoli Stati membri, rischia di bloccare e sicuramente di allontanare gli aiuti europei ai paesi, ed evidenzia tutti i limiti di questa Europa.

L’UE DÀ LE PAGELLE AGLI STATI

Ma cos’è precisamente questo Stato di diritto, questo rule of law di cui tanto oggi si parla? Dal punto di vista storico-giuridico, la nozione, a fondamento delle concezioni costituzionali europee, indica il primato della legge sulle amministrazioni, l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la separazione dei poteri. Il principio è richiamato – ma non declinato – nell’art. 2 del Trattato Ue. In realtà, detto istituto viene oggi utilizzato per dare patenti di conformità ai valori democratici, con riguardo a una magistratura indipendente, alla lotta alla corruzione, al pluralismo dell’informazione, al bilanciamento dei poteri, e in generale alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

«Lo Stato di diritto e i nostri valori condivisi – ha detto Ursula von der Leyen – sono alla base delle nostre società. Fanno parte della nostra identità comune di europei». E ha lanciato un nuovo meccanismo di prevenzione e di promozione della cultura dello Stato di diritto, che si propone di monitorare annualmente i singoli Stati, enucleando le criticità presenti all’interno di ciascuno di essi. Il 30 settembre la Commissione ha pubblicato il primo report.

È in questa ottica che è stata avanzata anche la proposta di collegare lo Stato di diritto all’uso dei fondi europei, consentendo all’Ue di sospendere, ridurre o limitare l’accesso ai suoi finanziamenti in caso di violazioni. Ma questa proposta pare problematica per tanti aspetti e rischia di dividere l’Europa. Al di là della bontà generale e astratta dei principi richiamati, questo meccanismo può facilmente trasformarsi in un’arma politica, per contrastare paesi nemici, o limitare la sovranità dei singoli Stati, in relazione a scelte concrete che potrebbero essere valutate non coerenti con certi contenuti valoriali. «Purtroppo – ha detto il popolare Bellamy – i dibattiti sullo Stato di diritto sono spesso utilizzati come opportunità per perseguire processi di parte, condannando alcuni duramente senza fatti concreti, pur rimanendo in silenzio contro altri governi che commettono difetti reali su questioni cruciali».

La maggiore o minore democraticità di uno Stato è un tema politico. Difficilmente può essere oggetto di valutazioni oggettive e paritetiche. C’è una gradualità di situazioni all’interno dei singoli Stati membri, che rende improbo individuare il grado di rottura dello Stato di diritto. C’è infine la domanda principe. A chi spetta dare le pagelle sulla salute democratica degli Stati membri?

LO SCAMBIO TRA SOVVENZIONI E “DIRITTI”


Un primo problema è quello relativo al contenuto valoriale “condiviso” che dovrebbe fungere da criterio obiettivo e imparziale per l’esame degli Stati membri. Nel report della Commissione, le critiche più dure sono quelle dedicate a Polonia e Ungheria, accusate di «crescente influenza del potere esecutivo e legislativo sul funzionamento della giustizia» e di «politiche repressive dei media». Ma lo spettro d’indagine è molto vasto e comprende anche la tutela di nuovi diritti civili. Così l’Ungheria è stata richiamata con riguardo al problema migratorio, per essersi sottratta alla ripartizione di quote previste dall’Ue. Alla Polonia è stato censurato l’operato nei confronti delle Ong e dei gruppi Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender).

Su questi punti la presidente della Commissione, nel suo discorso sullo stato dell’Ue al Parlamento europeo, ha annunciato il «superamento del Regolamento di Dublino» al fine di un riparto degli immigrati, per dare concretezza a un’accoglienza corresponsabile, ma è da molti anni che se ne parla senza alcun esito (e ciò evidenzia un’omissione di intervento che è propria delle stesse istituzioni europee e di pressoché tutti gli Stati membri, anche se solo alcuni subiscono richiami).

E ha parlato di una «Ue dell’uguaglianza», precisando che «la discriminazione basata sull’orientamento sessuale non ha assolutamente alcun posto nell’Ue. Per quanto sarà in mio potere, agirò contro ciò, inclusa la sospensione della distribuzione dei fondi». E sull’omogenitorialità: «Lavorerò per il riconoscimento reciproco delle relazioni familiari nell’Unione europea, perché se tu sei genitore in un Paese, lo sei in ogni Paese». Ci si chiede perché mai l’agenda Lgbt, che prevede anche l’ideologia gender e l’utero in affitto, debba considerarsi elemento caratterizzante lo Stato di diritto.

Nel report, anche l’Italia viene ammonita. «Le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti dell’uomo giocano un ruolo importante come guardiani dello Stato di diritto». Si auspica quindi «l’approvazione di un progetto di legge per la creazione di un’Autorità nazionale indipendente dei diritti dell’uomo (Nhri)». Ci si chiede quali contenuti dovrebbe mai avere una tale istituzione per conformarsi ai valori europei.


Si rileva poi che «la società civile è dinamica, anche se certe Ong, specie quelle che si occupano di problematiche quali le questioni migratorie, sono oggetto di campagne di denigrazione». Non è un mistero a quali istanze politiche si faccia riferimento, le quali dunque sembra non debbano avere cittadinanza nel consesso europeo. Per contro, non vi è alcun cenno sulla grave situazione che si è aperta sul fronte giudiziario con il caso Palamara, in riferimento al principio di indipendenza della magistratura, pilastro storico dello Stato di diritto. Il report si limita semplicemente a sottolineare che «il governo ha proposto una riforma del Csm», sul cui contenuto ed efficacia nulla dice. Non vi è neppure alcun riferimento alla proposta di legge Zan, sulla nuova ipotesi di reato contro l’omofobia e la transfobia (documento da molti ritenuto illiberale) ed ai problemi che pone in ordine alla libertà di espressione, anche in connessione al pluralismo dell’informazione. L’omissione indica un’evidente scelta di ottica politica.

Ancora, l’Ungheria è stata recentemente ripresa per come ha gestito lo stato d’emergenza imposto durante la pandemia, sottolineandosi la problematicità della modifica o della sospensione dei tradizionali sistemi nazionali di bilanciamento dei poteri. Analoga reprimenda non è stata sollevata per all’Italia, pur se lo stato di emergenza, rinnovato con diversi decreti legge, ha determinato un massiccio ricorso alla regolamentazione con dpcm, strumenti sottratti ad ogni controllo parlamentare. Anche in questo caso – al di là della maggior o minore incidenza della violazione – si evidenzia l’applicazione di una precisa valutazione politica.

Tra gli Stati europei e all’interno delle stesse istituzioni Ue, vi sono ampi dissensi sul terreno dei diritti civili. In Olanda sta per essere approvata la legge sulla cosiddetta “vita compiuta”, che dà la possibilità agli ultrasettantacinquenni, non malati, ma sani, convinti che la propria vita non abbia più senso o non sia più degna (come si esprimono queste proposte), di chiedere il suicidio assistito. Deve quindi ritenersi che in un’ottica di adesione ai valori fondanti Ue, queste presunte “conquiste” debbano essere valutate come caratterizzanti lo Stato di diritto?

In conclusione – al di là delle affermazioni di principio su contrasto alla pandemia, accoglienza, non discriminazione e nuovi diritti – diverse sono le visioni, non solo tra gli Stati membri, ma anche all’interno dei singoli Stati, e la divergenza è prettamente di natura politica. Ricondurre quindi una “certa” visione a fondamento dell’Ue e della sua democraticità, sotto l’ombrello dello Stato di diritto, non fa altro che aumentare lo scontro. Cercare di condizionare fondi e sovvenzioni Ue al rispetto di un principio, quello di Stato di diritto, piegato a una delle interpretazioni e delle visioni in gioco, non fa altro che allontanare gli aiuti europei.

IN QUALE COSTITUZIONE?

C’è poi il problema del “riferimento” valoriale. Il meccanismo europeo globale per lo Stato di diritto ha natura e struttura analoghe a quelle che caratterizzano i controlli sulle leggi degli Stati da parte delle Corti che devono valutare la compatibilità del diritto interno con le rispettive carte costituzionali. Non è un caso che le valutazioni europee siano affidate alla Commissione, nella sua qualità di “Custode dei Trattati”. La differenza sta nel fatto che l’Ue non ha una Costituzione. Quella predisposta e firmata dai capi di Stato e di governo non è mai stata ratificata da tutti gli Stati e non è mai entrata in vigore.

In ogni caso, in quel testo abortito mancava ogni riferimento alle radici europee, greco romane e giudaico cristiane, in particolare a quel cristianesimo che ha permesso lo sviluppo e la crescita di un’Europa dei popoli caratterizzata – nonostante i tradimenti e i conflitti – dal riconoscimento di valori comuni: qualcosa che è accessibile alla ragione umana ma che il cristianesimo e l’adesione ad esso delle comunità radicate nei confini europei, ha permesso di riconoscere meglio, di esprimere e tradurre in cultura vivificante, che ha determinato ciò che siamo ora.

Nel preambolo si affermava genericamente di volere «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici». Mi pare che il “non detto” riferimento valoriale, perseguito tuttora dalla componente democratica più elitaria-progressista, specie dei Paesi del nord Europa, sia riassunto in questa tensione. Ma questa ottica non corrisponde a quella parte della popolazione europea, più caratterizzata nella componente cristiana o che ne riconosce l’influenza, per la quale l’evoluzione della società data dal progresso sociale e dalle nuove tecnologie non è di per sé elemento positivo e automaticamente portatore di nuovi diritti e di bene per le persone e le comunità. Imporne l’affermazione, attraverso l’istituto dello Stato di diritto, e il suo utilizzo in funzione di discrimine per concedere gli aiuti europei, finisce per diventare un pretesto in grado di bloccare la cooperazione tra gli Stati.

CON QUALI GARANZIE?

L’art. 7 del Trattato Ue, prevede un meccanismo di rilevazione delle criticità dell’organizzazione democratica degli Stati, per cercare di porvi rimedio con raccomandazioni, prevedendo sanzioni solo nei casi di violazioni gravi e conclamate e condivise. La sospensione del diritto di voto dello Stato di cui si è accertata la violazione, richiede una decisione a maggioranza dei 2/3 del Parlamento e un voto del Consiglio all’unanimità, ovviamente escluso il voto dello Stato interessato. Oggi invece lo Stato di diritto viene invocato per valutare il rispetto di diritti fondamentali nei singoli Stati, e alle pagelle della Commissione si vorrebbe condizionare il bilancio Ue, con la sospensione di pagamenti o di sovvenzioni agli Stati “rimandati” o “bocciati”.

Non è un caso che il report si concluda auspicando l’adozione della proposta della Commissione, COM(2018)324, volta a proteggere il budget Ue dalle violazioni dello Stato di diritto, che è all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. La proposta prevede che la Commissione valuti la carenza dello Stato e presenti un atto di esecuzione sulle opportune misure da adottarsi. La decisione si considera assunta dal Consiglio, a meno che questo decida, a maggioranza qualificata, di respingere la proposta (cosiddetta procedura di voto a maggioranza qualificata invertita).

Si inverte il potere decisionale che passa dal Consiglio, peraltro all’unanimità (come è attualmente), alla Commissione (la cui decisione può essere bloccata solo dai due terzi dei capi di Stato e di governo). Si sottrae la decisione all’organo politico per eccellenza, per assegnarla a un organo tecnico, accentuando la natura tecnocratica dell’Ue, e fingendo che il delicato problema politico dello Stato di diritto sia un problema tecnico e neutro.

Foto Ansa

Nessun commento:

Posta un commento